Elezioni Regionali 2024 – rimborso spese viaggio elettori A.I.R.E.

Dettagli della notizia

Gli elettori sardi residenti all’estero hanno diritto ad un contributo per la partecipazione al voto, previa presentazione di tutta la documentazione comprovante le spese di viaggio.

Data:

12 Gennaio 2024

Tempo di lettura:

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Descrizione

Con Decreto del Presidente della RAS n. 70 del 14 dicembre 2023 sono state indette, per domenica 25 febbraio 2024, le elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna. Gli elettori sardi residenti all’estero hanno diritto ad un contributo per la partecipazione al voto, previa presentazione di tutta la documentazione comprovante le spese di viaggio.
Al fine di beneficiare del contributo per il rimborso delle spese di viaggio gli elettori devono:
- Essere iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), o avere in corso la procedura di iscrizione all'A.I.R.E. attestata dall'Ufficio Consolare dello Stato estero di provenienza.
- Aver espresso il proprio voto ed esibire la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della Sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, di una dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione corredata della fotocopia di un documento di identità valido.
- Dimostrare, tramite i biglietti dell'intero viaggio, di essere arrivati entro i due mesi precedenti la data delle consultazioni (arrivo al Comune sardo) e partiti non oltre i due mesi successivi alla data delle consultazioni stesse (partenza per lo stato estero). È esclusa la possibilità di beneficiare del contributo per una sola tratta anche se avvenuta nei termini.
- Nel caso in cui il viaggio di andato o di ritorno preveda la necessità di più mezzi, lo scalo non dovrà superare le 24 ore di sosta, pena la non rimborsabilità, salvo il caso in cui tale ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o motivi di salute che dovranno comunque essere certificati con apposita documentazione.
- Sono rimborsabili solamente le spese di viaggio ammissibili e documentate, oggettivamente riconducibile all'elettore e al tragitto percorso dallo stesso. Sono ricomprese le spese del solo soggetto elettore, comprovate da titoli di viaggio a mezzo aereo, nave, bus extraurbano e treno, purché il tragitto effettuato sia coerente con l'itinerario del viaggio dell'elettore, e nei limiti degli importi massimi rimborsabili previsti dalla normativa vigente.
- Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per pedaggi autostradali, auto a noleggio con o senza conducente o di soggetti terzi, per parcheggi, per uso di taxi, del chilometraggio con mezzo proprio e il costo del passaggio auto in nave.
- Non hanno diritto al contributo gli elettori che si trovano all'estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono, per legge, trasferire la residenza all'estero.
Il contributo è commisurato alle spese di viaggio effettivamente sostenute, fino ad un massimo di 250 euro per gli elettori provenienti da paesi europei e di 1.000 euro per gli elettori provenienti da paesi extraeuropei.
Altre faq sul sito della Regione 'Sportello Unico dei Servizi'

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