Accesso civico
Cos'èL'accesso civico è disciplinato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 e si distingue in:- accesso civico semplice che è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, i dati, le informazioni che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul proprio sito pur avendone l'obbligo. La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, gratuitamente, e non deve essere motivata (art. 5, comma 1);
- accesso civico generalizzato che è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque, gratuitamente, e non deve essere motivata (art. 5, comma 2).
A chi rivolgersi:La richiesta deve essere presentata all'ufficio protocollo che la reindirizzerà al Responsabile del Servizio interessato, che si pronuncia sulla stessa entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.In caso di ritardo o di mancata risposta del Responsabile del Servizio interessato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Segretario Comunale
Ufficio Protocollo
Telefono0783.418000Â
Fax0783.418267
E-mail info@comune.zeddiani.or.it
Modalità di presentazione della richiestaLa richiesta di accesso civico può essere presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune;tramite posta ordinaria all'indirizzo "Comune di Zeddiani - Via Roma, 103 - 09070 Zeddiani (OR)";tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.zeddiani.or.itLa richiesta, quando non sottoscritta in presenza del funzionario addetto all'ufficio protocollo, deve essere accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità , tranne in caso di presentazione mediante PEC che assicuri la titolarità del messaggio.
Richiesta di riesameIl richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.